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Nato a San Ginesio (Macerata) il 14 gennaio 1552 e morto a Londra il 19 giugno 1608. Compiuti gli studi di giurisprudenza a Perugia, fu per tre anni pretore di Ascoli. Nel 1575 venne chiamato a ricoprire la carica di avvocato della Municipalità di San Ginesio, dove, tra l'altro, ebbe l'incarico di rivedere lo Statuto civico. In questo ruolo egli emerge come l'estensore del libro V “de extraordinariis”. Nel 1579, sospettato di eresia, per sfuggire all'Inquisizione, prese con il padre, il medico Matteo, la via dell'esilio. I due ripararono all'inizio in Carniola, dove furono raggiunti dal giovane Scipione e dove Matteo avrebbe dovuto ricoprire la carica di protomedico. L'imperatore d'Austria, Rodolfo II, era tuttavia poco incline ad ospitare personaggi inquisiti dal tribunale ecclesiastico. Quindi, mentre in patria andava avanti la condanna dei contumaci, con la cancellazione dei loro nomi dagli atti ufficiali e con la requisizione dei beni, i Gentili peregrinavano attraverso le Corti riformate dell'Impero, finché Scipione fu lasciato a completare i suoi studi in Germania e Alberico, seguito più tardi dal padre Matteo, decise di rifugiarsi in Inghilterra, dove giunse il 1 agosto 1580. A Londra esisteva una forte comunità italiana, costituita da mercanti, finanzieri e letterati, con influenti connessioni presso gli ambienti di Corte. Alberico, intendendo mettere a frutto la sua preparazione nel diritto romano, fu introdotto presso molti influenti membri della corte e della gerarchia anglicana e soprattutto al Conte di Leicester, favorito della regina Elisabetta I e cancelliere dell'Università di Oxford. Ottenuta da quest'ultimo una lettera di presentazione alle autorità di quella Università, nel gennaio successivo iniziava le sue lezioni al St. John's College. Nel 1587 venne nominato regius professor of civil law presso la stessa Università, ruolo conservato fino al 1605, anno in cui diventava avvocato della Corona di Spagna presso la Corte dell'Ammiragliato di Londra e si trasferiva definitivamente in quella città. dove, alla sua morte, fu sepolto nella chiesa di St. Helen, Bishopsgate. Dalla moglie, la nobildonna francese Esther de Peigny, sposata tra il 1588 e l'89, ebbe cinque figli.
Autore di numerose opere a stampa, (per la precisione, ventiquattro, oltre a due inediti), la fama di Gentili è legata soprattutto al suo contributo alla nascita del diritto internazionale moderno. Il suo esordio in quest'ambito fu il De Legationibus libri tres, un trattato di diritto diplomatico del 1585, scaturito dal parere dato al governo inglese sul caso dell'ambasciatore spagnolo coinvolto nelle trame cospiratorie ordite da Maria Stuart contro Elisabetta I d'Inghilterra. La sua opera maggiore è il De iure belli libri tres, pubblicata nel 1598, universalmente reputata un classico della letteratura internazionalistica. Soprattutto su di essa si basa la fama di Gentili padre fondatore della scienza moderna del diritto internazionale. Suggerita anch'essa da urgenti problemi di legittimità posti dalle guerre in atto, internazionali e civili, tra stati cattolici e stati riformati, rappresenta il frutto di un'estesa rielaborazione teorica delle tre Commentationes de iure belli del 1588-89. Nel De armis romanis libri duo del 1599 i principi del diritto di guerra enunciati nelle opere teoriche precedenti sono discussi invece in chiave storica, sotto forma di dibattito in rapporto al modello delle guerre imperiali di Roma. Infine, pubblicati postumi a cura del fratello Scipione, sono da ricordare i due libri della Advocatio Hispanica (1613), raccolta di pareri e difese su questioni di pirateria e di diritto marittimo che il Gentili aveva affrontato come avvocato presso la Corte dell'Ammiragliato.
L'insieme dell'opera gentiliana riflette tuttavia riflette anche competenze e interessi molto più ampi di quelli relativi al diritto internazionale: essi si estendono da questioni di diritto privato a questioni di ermeneutica giuridica (De iuris interpretibus dialogi sex, 1582), da questioni di etica sociale, come quella della legittimità del teatro, della stregoneria, del divorzio (Disputationum de Nuptiis libri VII, 1601) fino ad argomenti di diritto pubblico e di teoria politica (Regales disputationes tres, 1605). Questa larga produzione riflette la partecipazione attiva ed influente del Gentili alla problematica politica e religiosa dell'Inghilterra di Elisabetta I Tudor e Giacomo I Stuart. Nel sostenere le ragioni del regime elisabettiano e del suo prudente moderatismo “politique”, si trovò coinvolto in una polemica costante e aspra con la fazione dei teologi puritani dell'Università di Oxford e con il loro caratteristico massimalismo ideologico. In questo contesto venne in primo piano la questione delle rispettive competenze tra giuristi e teologi. Il Gentili fu così indotto a elaborare teoricamente e a proclamare con enfasi la tesi della primaria competenza della giurisprudenza rispetto alla teologia in materia di etica politica e sociale. Da qui il suo famoso perentorio monito “Silete theologi in munere alieno!”. In virtù della centralità di questo motivo l'opera gentiliana esprime in modo emblematico quella più generale tendenza storica che vede l'affermarsi della giurisprudenza come scienza politica per eccellenza e che, parallelamente, vede la categoria dei giuristi, in luogo dei teologi, assumere il ruolo di supremi ideologi e di principali architetti dello stato secolare moderno. Nella più recente storiografia il Gentili, oltre che come giurista internazionalista, è infatti rappresentato nel ruolo di “giurista ideologo” e di “intellettuale globale”.
L'importanza storica e la fortuna dell'opera di Gentili restano comunque ancorate in modo preminente al ruolo giocato dal giurista italiano nel lungo processo che doveva portare all'affermarsi del diritto internazionale come disciplina giuridica autonoma. In questo senso il primo passo cruciale è dato dalla trattazione sistematica di materie che corrispondono manifestamente a partizioni tematiche del diritto internazionale moderno. Il carattere monografico di opere come il De Jure Belli, il De Legationibus e l'Advocatio Hispanica, che concernono il diritto di guerra, il diritto diplomatico e il diritto di guerra sul mare, dimostrano sia l'intento sistematico che la prima presa di coscienza della specificità della materia “internazionalistica”. L'elemento di originalità a questo riguardo consiste nella eliminazione degli argomenti estranei tradizionalmente presenti, operazione significativa che riflette la nuova consapevolezza di un ordine giuridico superiore, distinto dagli ordini giuridici interni, e che si impone alle gentes in virtù di un principio di ordine “naturale”, ma che non è ancora diritto internazionale nella accezione moderna di diritto “interstatuale”. Più precisamente Gentili affronta le materie del diritto bellico e del diritto diplomatico utilizzando l'espressione romanistica dello jus gentium e impartendole il senso di uno jus extra civitatem, che non è ancora tuttavia jus inter gentes. Richard Zouche, il discepolo e successore di Gentili, doveva compiere il passo decisivo coniando l'espressione ius inter gentes e approdando alla visione di un corpo sistematico di regole che riguardano una cerchia specifica di soggetti, gli Stati sovrani (Juris et iudicii fecialis, sive iuris inter gentes explicatio, 1650). Significativamente la stessa visione era proposta dal contemporaneo Thomas Hobbes.
Se la trattazione gentiliana è caratteristicamente sistematica, lo è tuttavia in senso debole, in contrasto con il senso forte, di impronta razionalistica, di Grozio e degli altri scrittori della scuola moderna di diritto naturale, che argomentano more geometrico per deduzione da principi primi. Esempi storici e opinioni dotte costituiscono invece la base su cui Gentili, con metodo largamente induttivo, costruisce i principi di diritto delle genti/diritto di natura, il consenso fungendo da principio di legittimazione. Questo stile di pensiero, conforme al modo di discorso della tradizione, è interpretato con spirito fortemente realistico, sulla base dell'assunto che il diritto delle genti per essere un sistema vitale deve aderire strettamente alla prassi degli stati. Da una tale inclinazione discende una classificazione delle giuste cause di guerra che non ammette una divergenza troppo ampia tra ciò che è giusto e ciò che è conforme alla migliore prassi degli stati, intesa secondo le ragioni preminenti della sicurezza e dell'autoconservazione; discende anche la tesi famosa del “Bellum iuste geri utrinque”, ossia la tesi della giustizia bilaterale della guerra.
Oltre all'elemento “sistematico”, il secondo elemento cruciale su cui si fonda l'apporto di Gentili alla genesi del diritto internazionale moderno è il carattere “giuristico” impresso ai principi normativi da applicare alle relazioni fra gli Stati. In altri termini egli ha posto il fondamento del diritto internazionale come qualcosa di distinto dalla teologia da un lato e dalla mera moralità dall'altro. Questo dato non era scontato al tempo di Gentili. Per quanto riguarda la teologia si rinvia alla sua famosa frase “Silete theologi in munere alieno” che ha espressamente segnato tanta parte del suo impegno polemico e intellettuale. Per quanto concerne i filosofi morali e politici, essi sono criticati esplicitamente perché troppo generali e perché la loro disciplina si occupa della giustizia interna ai singoli stati, mentre è compito proprio ed esclusivo del giurista quello di esporre la legge in comune con i nemici e con gli stranieri, o anche "filosofia della guerra" come viene chiamata, della quale per chiara implicazione viene dunque rivendicata la specificità normativa, oltre al suo carattere "giuristico".
Vista sotto il profilo dei suoi contenuti ideologici, l'opera di Alberico Gentili costituisce la più alta espressione della giurisprudenza umanistica europea, in quanto riflette temi e assunti caratteristici della cultura politica umanistica, riflessa nella sua evoluzione da Machiavelli alle tendenze neoscettiche del tardo Cinquecento. Ne è conferma la sua visione realistica e conflittuale delle relazioni internazionali, in cui le ragioni della sicurezza e della potenza degli Stati, secondo formulazioni ispirate alla teorica della “ragion di Stato”, sono riconosciute come legittime e prioritarie rispetto alle istanze della più larga società universale degli uomini, che pure in Gentili trovano ampi e significativi riconoscimenti. Ne è conferma ancora, per quanto concerne l'ordine politico interno, il suo spostamento, negli anni del regno Stuart, verso posizioni di avallo del centralismo statale e dell'assolutismo regio in nome della pace civile, in contrasto con precedenti espressioni di simpatia verso i valori repubblicani di libertà e di virtù civile.
Al di là del suo ruolo fondamentale nella formazione del diritto internazionale e della teoria politica moderna, il significato più profondo e permanente dell'opera di Alberico Gentili deve essere individuato nel rifiuto del fondamentalismo ideologico, nell'apertura al pluralismo culturale e nell'accettazione del pragmatismo politico.
Diego Panizza
Bibliografia essenziale
Fonti primarie
L'opera a stampa e la ponderosa mole di manoscritti gentiliani della collezione D'Orville, consistente di quattordici volumi comprendenti appunti di lettura, note personali, abbozzi di pubblicazioni e due opere rimaste inedite, sono conservati presso la Bodleian Library di Oxford. I manoscritti della corrispondenza relativa alla controversia tra Gentili e il teologo puritano John Rainolds sono conservati negli archivi del Corpus Christi College di Oxford. Altri manoscritti comprendenti pareri e difese della sua attività forense presso l'Alta Corte dell'Ammiragliato sono conservati in fondi speciali della British Library di Londra.
In Italia sono stati pubblicati il De iure belli libri tres, il De armis romanis libri duo e Ad Titulum D. de Verborum significatione Commentarius nell' Alberici Gentilis J. C. professoris regii, Opera Juridica selectiora in duos tomos distributa, J. Gravier, Napoli 1790. Nel 1877 a Livorno, uscì ad opera di Antonio Fiorini Del diritto di guerra di Alberico Gentile, traduzione e discorso. Nel 1937, a Torino, uscì la ristampa del De iuris interpretibus dialogi sex, a cura di Guido Astuti.
Nel novembre 1874 Thomas Erskine Holland, professore di Public International Law presso l'Università di Oxford, aprì l'Anno Accademico con una Prolusione su Alberico Gentili che metteva in luce il valore fondamentale dell'opera gentiliana nella genesi e nella storia del diritto internazionale moderno. Lo stesso Holland curava nel 1877 la riedizione del De iure belli presso la Clarendon Press di Oxford, corredandola con una ricca introduzione.
Più recentemente nella collana “The Classics of International Law” del Carnegie Endowment for International Peace di Washington sono apparse le sue tre maggiori opere internazionalistiche, con relative Introduzioni e traduzioni in inglese: 1) le Hispanicae Advocationes, Oxford 1921-London 1964; 2) il De Legationibus, Oxford 1924-London 1964; 3) il De Jure Belli, Oxford 1933-London 1964
Fonti secondarie
Th. E. Holland, Alberico Gentili, in Studies in International Law, Oxford 1898, pp.1-39.
G. Van Der Molen, Alberico Gentili and the Development of International Law, Leiden 1968 (1 ed. 1937)
D. Panizza, Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana, Padova 1981
Per i più recenti contributi di studio sul Gentili si vedano le pubblicazioni del Centro Internazionale di Studi Gentiliani - San Ginesio (Macerata):
Atti dei Convegni Giornate Gentiliane, nella apposita collana edita presso la Casa editrice Giuffré, Milano, 1988-2004;
e l'opuscolo Alberico Gentili. Vita e opere, Macerata 2000.
Diego Panizza
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